IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto  20  giugno  1935,  n.  1071,  modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652,  disposizioni
sull'ordinamento  didattico universitario, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  lo  statuto  della  Libera  Universita'  Maria  SS.  Assunta
approvato  con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con
decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16,
comma primo, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  agosto  1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1995, n. 264;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere del Consiglio universitario nazionale del 7 marzo
1996;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 18 aprile
1996;
                              Decreta:
  Lo statuto della Libera Universita' Maria SS. Assunta, approvato  e
modificato  con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato
come segue:
                            Articolo unico
  La facolta' di magistero, a  seguito  del  decreto  ministeriale  2
agosto  1995  che  modifica la tabella II annessa al regio decreto 30
settembre 1938, n. 1652,  e'  trasformata  nella  nuova  facolta'  di
scienze della formazione.
  Il  capo  III,  ordinamento  degli studi, viene altresi' modificato
come segue:
                              Capo III
                       ORDINAMENTO DEGLI STUDI
                              Art. 16.
  La  Libera  Universita'  Maria  Santissima  Assunta  comprende   le
seguenti facolta':
   1) facolta' di scienze della formazione;
   2) facolta' di lettere e filosofia;
   3) facolta' di giurisprudenza.
  Presso  la Libera Universita' Maria Santissima Assunta sono inoltre
istituite:
   scuola diretta a fini speciali per educatori professionali;
   una biblioteca.
  Il funzionamento della biblioteca sara'  disciplinato  da  apposito
regolamento interno.
                              Art. 17.
                FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
  La facolta' di scienze della formazione conferisce:
   laurea in scienze dell'educazione;
   diploma  in servizio sociale, con una sezione staccata "S. Silvia"
in Palermo.
  Presso la facolta' di scienze della formazione e' inoltre istituita
una scuola diretta a fini speciali per educatori professionali.
                              Art. 18.
                Corso di laurea in materie letterarie
  Soppresso e cosi' sostituito:
                          Norma transitoria
  A partire dall'anno accademico 1996-97, gli studenti gia'  iscritti
al  corso di laurea in materie letterarie della facolta' di magistero
proseguono gli studi presso la facolta' di lettere  e  filosofia  con
prescrizione di adeguamento di ufficio.
                              Art. 20.
          Corso di laurea in lingue e letterature straniere
  L'intero  articolo  20,  relativo  al  corso  di laurea in lingue e
letterature straniere, con la soppressione della locuzione "europee",
e' trasferito alla facolta' di lettere e filosofia  dopo  l'art.  31,
con il conseguente spostamento degli articoli successivi.
                              Art. 21.
               Diploma di abilitazione alla vigilanza
                       nelle scuole elementari
  Soppresso e sostituito dal seguente:
                          Norma transitoria
  Gli  studenti  che  alla  data  di  pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana siano gia' iscritti a un
anno di corso potranno completare gli studi secondo  il  preesistente
ordinamento  didattico  del  diploma  di  abilitazione alla vigilanza
nelle scuole elementari nella facolta' di scienze della formazione.
                              Art. 29.
                   Facolta' di lettere e filosofia
  La facolta' di lettere e filosofia conferisce:
   laurea in lettere;
   laurea in filosofia;
   laurea in lingue e letterature straniere;
   laurea in scienze della comunicazione;
   diploma universitario in giornalismo;
   diploma universitario in tecnica pubblicitaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 15 giugno 1996
                    Il rettore: DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO